Leggo che la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri sarebbe riforma inutile perché, per diventare efficiente, la giustizia penale italiana necessiterebbe di ben altro che di questo.
E rifletto.
Su quanta fatica si faccia, ancora oggi, in Italia, a comprendere – a mettere correttamente a fuoco – quanto giudici e pubblici ministeri siano vicini tra loro.
Correva l’anno 1989.
E, Ministro di grazie e giustizia Giuliano Vassalli, si decideva d’importare dagli States il processo penale di matrice accusatoria.
Nell’ambito dell’anzidetto scenario processuale, una (sola) è la regola aurea: chi giudica – il giudice – deve essere distinto e distante da chi accusa – il pubblico ministero -.
Sono passati trentasei anni da allora.
Eppure, dello spirito accusatorio che informava di sé la vassalliana novella ben poco, oggettivamente, abbiamo compreso, se corrisponde a verità che, ancora oggi, ci troviamo, qui, impelagati in surreale dibattito pubblico, finalizzato a comprendere se giudici e pubblici ministeri debbano continuare ad essere colleghi.
Colleghi.
Sì.
Figli di identico percorso preparatorio.
Nominati dopo aver superato identico concorso.
E auto-governati da identico Consiglio superiore della magistratura.
Eppure, con l’entrata in vigore dell’allora nuovo codice di procedura penale e l’intervenuta riscrittura, per tale via, delle regole del gioco ‘processo penale’, s’era espressamente deciso – ripeto – che chi giudica(va) – il giudice – dovesse essere distinto e distante da chi accusa(va) – il pubblico ministero –.
Diciamolo chiaramente: s’era espressamente deciso – questo è il punto – che le funzioni di giudice e di pubblico ministero dovessero essere definitivamente separate.
Ora.
Perché, una volta separate le funzioni di giudice e di pubblico ministero negli esatti termini che precedono, non ne dovrebbero venire parimenti separate le carriere?
A prescindere dal piano concettuale, la risposta, a voler essere intellettualmente onesti, appare piana già dal punto di vista culturale.
Se chi giudica – il giudice – deve essere distinto e distante da chi accusa – il pubblico ministero –, come possono le rispettive culture, frutto appunto di identico percorso preparatorio e di identico concorso, continuare ad essere unitarie?
Parimenti: se chi giudica – il giudice – deve essere distinto e distante da chi accusa – il pubblico ministero –, come possono le rispettive componenti magistratuali continuare ad essere auto-governate da identico Consiglio superiore della magistratura?
La cultura del giudice non è quella del pubblico ministero.
Quella del giudice è la cultura della giurisdizione.
Che, nel caso di chi è chiamato a giudicare – i.e. il giudice appunto –, deve essere declinata, in primis, sul piano proprio della terzietà e dell’imparzialità nella ricostruzione della verità processuale.
Ma la cultura del pubblico ministero, a ben guardare e come detto, è altra.
Perché, a differenza del giudice, del processo penale, il pubblico ministero è parte.
Parte pubblica.
Sì.
Ma pur sempre parte.
Chiamata, non già a giudicare, bensì ad agire.
Nell’interesse della legge.
Vale a dire, per garantirne l’osservanza.
A differenza del giudice, insomma, il pubblico ministero esiste per scoprire i reati e per chiederne la punizione.
Ma, per fare questo, il pubblico ministero deve essere professionalmente attrezzato.
E, dunque e prima ancora, professionalmente preparato.
Anche sotto questo profilo, però, l’unitarietà delle carriere di giudici e pubblici ministeri, oggettivamente, non si giustifica più.
Perché, se profondamente dissimili, come detto, sono le culture proprie di giudici e pubblici ministeri, parimenti dissimili dovranno essere i rispettivi percorsi preparatori e i rispettivi concorsi.
Ricostruire la verità processuale e scoprire i reati, oggettivamente, non sono attività anche materialmente comparabili.
E, però, se oggettivamente diversi sono i compiti di giudici e pubblici ministeri, oggettivamente diverse dovranno altresì essere le skills proprie degli stessi.
Anche di qui, la necessità, impellente, di separarne le carriere e, con esse, i rispettivi percorsi preparatori e i rispettivi concorsi.
La conclusione?
È presto detta.
Davvero fatico a comprendere, così stando le cose, perché la giustizia penale italiana necessiterebbe di altro e non (anche) di questo per diventare efficiente.
Premesso che l’efficienza rappresenta semplicemente una qualità avverbiale della giustizia penale – prima d’essere efficiente, bene sarebbe che la giustizia penale fosse giusta, certamente più giusta essendo destinata ad essere quella giustizia penale che venisse amministrata da giudici più terzi e più imparziali d’oggi –, è innegabile, a mio avviso, che giudici e pubblici ministeri più preparati – recte: più culturalmente attrezzati – non possano che fare tanto bene ad una giustizia penale così bisognosa di migliorare se stessa.
Anche in quest’ottica, dunque, ben venga la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri.
Avv. Guido Sola
