Leggo che la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri sarebbe riforma inutile perché, per diventare efficiente, la giustizia penale italiana necessiterebbe di ben altro che di questo.

E rifletto.

Su quanta fatica si faccia, ancora oggi, in Italia, a comprendere – a mettere correttamente a fuoco – quanto giudici e pubblici ministeri siano vicini tra loro.

Correva l’anno 1989.

E, Ministro di grazie e giustizia Giuliano Vassalli, si decideva d’importare dagli States il processo penale di matrice accusatoria.

Nell’ambito dell’anzidetto scenario processuale, una (sola) è la regola aurea: chi giudica – il giudice – deve essere distinto e distante da chi accusa – il pubblico ministero -.

Sono passati trentasei anni da allora.

Eppure, dello spirito accusatorio che informava di sé la vassalliana novella ben poco, oggettivamente, abbiamo compreso, se corrisponde a verità che, ancora oggi, ci troviamo, qui, impelagati in surreale dibattito pubblico, finalizzato a comprendere se giudici e pubblici ministeri debbano continuare ad essere colleghi.

Colleghi.

Sì.

Figli di identico percorso preparatorio.

Nominati dopo aver superato identico concorso.

E auto-governati da identico Consiglio superiore della magistratura.

Eppure, con l’entrata in vigore dell’allora nuovo codice di procedura penale e l’intervenuta riscrittura, per tale via, delle regole del gioco ‘processo penale’, s’era espressamente deciso – ripeto – che chi giudica(va) – il giudice – dovesse essere distinto e distante da chi accusa(va) – il pubblico ministero –.

Diciamolo chiaramente: s’era espressamente deciso – questo è il punto – che le funzioni di giudice e di pubblico ministero dovessero essere definitivamente separate.

Ora.

Perché, una volta separate le funzioni di giudice e di pubblico ministero negli esatti termini che precedono, non ne dovrebbero venire parimenti separate le carriere?

A prescindere dal piano concettuale, la risposta, a voler essere intellettualmente onesti, appare piana già dal punto di vista culturale.

Se chi giudica – il giudice – deve essere distinto e distante da chi accusa – il pubblico ministero –, come possono le rispettive culture, frutto appunto di identico percorso preparatorio e di identico concorso, continuare ad essere unitarie?

Parimenti: se chi giudica – il giudice – deve essere distinto e distante da chi accusa – il pubblico ministero –, come possono le rispettive componenti magistratuali continuare ad essere auto-governate da identico Consiglio superiore della magistratura?

La cultura del giudice non è quella del pubblico ministero.

Quella del giudice è la cultura della giurisdizione.

Che, nel caso di chi è chiamato a giudicare – i.e. il giudice appunto –, deve essere declinata, in primis, sul piano proprio della terzietà e dell’imparzialità nella ricostruzione della verità processuale.

Ma la cultura del pubblico ministero, a ben guardare e come detto, è altra.

Perché, a differenza del giudice, del processo penale, il pubblico ministero è parte.

Parte pubblica.

Sì.

Ma pur sempre parte.

Chiamata, non già a giudicare, bensì ad agire.

Nell’interesse della legge.

Vale a dire, per garantirne l’osservanza.

A differenza del giudice, insomma, il pubblico ministero esiste per scoprire i reati e per chiederne la punizione.

Ma, per fare questo, il pubblico ministero deve essere professionalmente attrezzato.

E, dunque e prima ancora, professionalmente preparato.

Anche sotto questo profilo, però, l’unitarietà delle carriere di giudici e pubblici ministeri, oggettivamente, non si giustifica più.

Perché, se profondamente dissimili, come detto, sono le culture proprie di giudici e pubblici ministeri, parimenti dissimili dovranno essere i rispettivi percorsi preparatori e i rispettivi concorsi.

Ricostruire la verità processuale e scoprire i reati, oggettivamente, non sono attività anche materialmente comparabili.

E, però, se oggettivamente diversi sono i compiti di giudici e pubblici ministeri, oggettivamente diverse dovranno altresì essere le skills proprie degli stessi.

Anche di qui, la necessità, impellente, di separarne le carriere e, con esse, i rispettivi percorsi preparatori e i rispettivi concorsi.

La conclusione?

È presto detta.

Davvero fatico a comprendere, così stando le cose, perché la giustizia penale italiana necessiterebbe di altro e non (anche) di questo per diventare efficiente.

Premesso che l’efficienza rappresenta semplicemente una qualità avverbiale della giustizia penale – prima d’essere efficiente, bene sarebbe che la giustizia penale fosse giusta, certamente più giusta essendo destinata ad essere quella giustizia penale che venisse amministrata da giudici più terzi e più imparziali d’oggi –, è innegabile, a mio avviso, che giudici e pubblici ministeri più preparati – recte: più culturalmente attrezzati – non possano che fare tanto bene ad una giustizia penale così bisognosa di migliorare se stessa.

Anche in quest’ottica, dunque, ben venga la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri.

Avv. Guido Sola