La sentenza della Cassazione penale, sez. IV, n. 8289, del 28 febbraio 2025, ha ad oggetto un tragico infortunio mortale sul lavoro che ha visto coinvolto un autista travolto da un carrello elevatore durante le operazioni di carico di balle di cellulosa presso un terminal portuale.

La suprema Corte, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando la condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e contestualmente fornendo importanti chiarimenti in tema di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Violazioni delle norme antinfortunistiche che, nel caso di specie, sono state ravvisate, più precisamente, nell’area del terminal portuale. Area, quest’ultima, che viene descritta come caratterizzata da gravi carenze strutturali e organizzative che il datore di lavoro avrebbe dovuto eliminare.

Per quanto riguarda le carenze strutturali, le stesse, si riferiscono all’assenza di: adeguata segnaletica, specchi per migliorare la visibilità e corridoi dedicati al passaggio pedonale.

Per quanto riguarda le carenze organizzative, le stesse, si riferiscono, in particolare, alla circostanza che il preposto incaricato del controllo delle operazioni di carico era stato contemporaneamente impiegato, come carrellista, in altre attività. Circostanza, quest’ultima, che avrebbe impedito allo stesso di svolgere efficacemente il proprio compito di vigilanza.

La Corte ha chiarito che, pur non esistendo alcuna disposizione di legge che preveda l’incompatibilità del ruolo di preposto con altre mansioni operative, non è possibile attribuire contemporaneamente allo stesso soggetto compiti di controllo e incarichi operativi senza una precisa direttiva a monte che garantisca la priorità assoluta della vigilanza.

La Corte non manca di prendere in considerazione il comportamento dell’autista rimasto tragicamente coinvolto nell’incidente.
Nel caso di specie, in particolare, la vittima aveva violato le regole comportamentali del terminal sostando nei pressi del proprio mezzo durante le operazioni di carico.

La Corte non manca di prendere in considerazione, inoltre, il comportamento del carrellista che ha materialmente provocato il tragico incidente.
Carrellista che, come emerge dalla lettura della sentenza, non avrebbe dovuto manovrare il carrello marciando in avanti. Ciò in quanto, nell’occasione, lo stesso non aveva visibilità sull’area di manovra a causa del voluminoso carico di balle di cellulosa antistante la posizione di guida.

Quali, dunque, gli importanti chiarimenti in tema di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro offerti dalla Corte?
Condivisibili o meno, non è questo il punto, la Corte ha precisato che il comportamento abnorme del lavoratore – quale quello verificatosi nella tragica vicenda in esame – non esclude automaticamente la responsabilità datoriale.

Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità, è necessario che essa sia tale da attivare un rischio eccentrico ed imprevedibile rispetto a quello governato dalle misure di sicurezza violate.

L’esclusione della responsabilità del garante – i.e. il datore di lavoro – si verifica solo quando questi abbia posto in essere cautele specificamente finalizzate a disciplinare e governare il rischio derivante da comportamenti imprudenti dei dipendenti.

A fronte delle considerazioni proprie della Corte, quale dev’essere il ruolo dell’Organismo di vigilanza?

Organismo di vigilanza che, come noto, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 8-6-2001, n. 231, deve verificare, da un lato, l’idoneità del MOG 231 a prevenire la commissione di reati e, dall’altro lato, la sua efficace attuazione all’interno della compagine aziendale.

Difronte a provvedimenti giudiziari dotati d’un forte impatto, come lo è stata certamente l’anzidetta sentenza, l’Organismo di vigilanza è chiamato ad operare in ottica preventiva.
Ciò significa, banalmente, suggerendo, ove necessari, miglioramenti e/o soluzioni concrete volte a ridurre il rischio che consimili incidenti possano verificarsi altresì nell’ambito della realtà aziendale oggetto del proprio monitoraggio.

Miglioramenti e/o soluzioni concrete che, nel caso di specie e, a titolo meramente esemplificativo, avrebbero ad oggetto:

  • la definizione d’una chiara separazione tra mansioni operative e di supervisione per evitare conflitti di ruolo e garantire un controllo efficace sulle attività critiche;
  • il rafforzamento della formazione specifica per tutti gli operatori, con particolare attenzione alle regole di sicurezza nelle aree di carico merce;
  • l’introduzione di protocolli di sicurezza vincolanti e di sistemi tecnologici di supporto (come sensori anti-investimento e tracciamento in tempo reale);
  • l’aggiornamento della valutazione dei rischi;
  • il rafforzamento delle procedure di reporting per garantire la tempestiva individuazione e la conseguente pronta gestione degli incidenti.

In conclusione, secondo la logica del “prevenire è meglio che curare”, l’Organismo di vigilanza ha il compito di monitorare gli interventi normativi, dottrinali e giurisprudenziali di rilievo per il settore di riferimento dell’azienda oggetto del proprio monitoraggio. Ciò, nell’ottica di scongiurare la commissione di reati e preservare nel tempo integrità, reputazione e sostenibilità dell’azienda.

Avv. Luca Bertazzoni

Di seguito, un’infografica riassuntiva: