Le recenti inchieste della procura di Milano, che hanno condotto all’amministrazione giudiziaria di importanti aziende, hanno portato alla luce gravi deficit organizzativi delle filiere produttive del mondo della moda.
Tali inchieste, infatti, hanno messo sotto i riflettori fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).
Il c.d. caporalato ha assunto dimensioni sistemiche nel settore tessile, traducendosi, in concreto, e nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi e alla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
La giurisprudenza milanese ha messo in luce come l’interposizione illecita di manodopera sia frequentemente mascherata da contratti d’appalto apparentemente legittimi.
Salvo precisare, da un lato, che, negli appalti ad alta intensità di manodopera, l’autonomia organizzativa non può ritenersi integrata dalla mera gestione degli aspetti formali e amministrativi del rapporto di lavoro e, dall’altro lato, che l’appalto non è genuino e configura interposizione fittizia di manodopera, quando ricorrono congiuntamente l’esercizio del potere direttivo da parte della committente, l’assenza di responsabili dell’appaltatore e l’utilizzo di strumenti organizzativi propri della committente.
Il MOG 231 come strategia di compliance nel settore della moda.
In questo scenario, l’adozione di un MOG 231 ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 rappresenta la condicio sine qua non per il corretto funzionamento dell’intera filiera produttiva.
L’art. 25-quinquies d.lgs. 8-6-2001, n. 231, infatti, introduce nel c.d. catalogo dei reati presupposto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) esponendo le aziende a pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.
L’implementazione di un MOG 231 idoneo ed efficace nel settore della moda richiede, tuttavia, un approccio sistemico che prenda in considerazione anche le specificità emerse dalle recenti inchieste milanesi.
Il MOG 231 dovrà, pertanto, mappare accuratamente i rischi di caporalato lungo tutta la supply chain prevedendo protocolli di preparazione e gestione dei controlli ispettivi, formazione specifica per il personale e procedure di audit interno che anticipino e/o risolvano le eventuali criticità.
Il MOG 231 dovrà introdurre specifiche procedure di qualificazione dei fornitori che, è bene precisarlo, dovranno spingersi oltre la mera verifica documentale. Come evidenziato dalle inchieste milanesi, infatti, molti laboratori tessili operano in condizioni di solo apparente regolarità formale mentre celano situazioni di grave sfruttamento.
Le anzidette procedure dovranno prevedere altresì la localizzazione dei fornitori, con particolare attenzione alle aree geografiche a maggior rischio.
Inoltre, anche alla luce di quanto previsto dallo stesso art. 30 del d.lgs. 9-4-2008, n. 81, il MOG 231 dovrà introdurre specifiche attività di vigilanza aventi ad oggetto il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.
Attività di vigilanza che, nel settore moda, dovranno estendersi alla verifica delle condizioni lavorative presso fornitori e subfornitori.
Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere dedicata ai flussi finanziari, implementando controlli in grado di impedire pagamenti verso soggetti che operino in condizioni di irregolarità o che pratichino prezzi incompatibili con il rispetto della normativa lavoristica.
Sembrerebbe opportuno, in tal senso, stabilire a monte parametri di prezzo che garantiscano la sostenibilità economica delle singole operazioni e, dunque, il rispetto della normativa lavoristica lungo tutta la filiera.
Di fondamentale importanza risulterà altresì l’integrazione dei canali interni per le segnalazioni whistleblowing.
Canali, questi ultimi, che dovranno risultare accessibili non solo ai dipendenti diretti, ma a tutti i lavoratori della filiera produttiva, garantendo la riservatezza del segnalante, del contenuto della segnalazione e la protezione dalle ritorsioni.
Le inchieste milanesi hanno rappresentato uno spartiacque per il settore della moda italiano, dimostrando che l’eccellenza produttiva non può più prescindere dall’etica d’impresa.
Il MOG 231, se correttamente implementato e costantemente aggiornato nei termini che, senza pretesa alcuna d’esaustività s’è tentato di descrive in precedenza, può rappresentare il primo passo verso una trasformazione del settore verso standard di legalità e sostenibilità sociale che preservino l’eccellenza del Made in Italy in un contesto di piena conformità normativa.
Avv. Luca Bertazzoni
Di seguito, un’infografica riassuntiva:

